PIANI REGOLATORI

Bisogna ricordare che tra i compiti dell’Ente per la valorizzazione dell’Isola d’Ischia - l’EVI - vi era anche quello di «approntare» appunto i Piani regolatori «coordinati» per i vari Comuni dell’Isola.
Si è detto «approntare» e «coordinati».
Su questi termini è necessario porre l’attenzione.
L’EVI non poteva approvare i Piani, ma doveva solo «approntarli», mentre il dovere di pubblicarli e approvarli era dei singoli Comuni. E, inoltre, si trattava di Piani «coordinati», cioè, di sei Piani regolatori e non di un Piano «intercomunale».
Questo fatto ebbe conseguenze disastrose per lo sviluppo urbanistico dell’Isola.
I sei piani furono faticosamente redatti una prima volta negli anni ’56-’59, a cura di una Commissione presieduta dal professor Tocchetti, e una seconda volta dal professor Beguinot nel 1967.
I primi non arrivarono mai alla pubblicazione, perché le richieste di modifiche avanzate dai singoli Comuni furono tali che la Commissione si rifiutò di firmare ciò che rimaneva del suo lavoro e della «filosofia» che l’aveva informato.
Erano gli anni della «febbre del mattone».
L’Isola veniva investita da uno sviluppo talmente rapido da non consentire un serio e responsabile coordinamento delle iniziative. La visione dei tecnici, informata all’applicazione di criteri di estremo contenimento degli interventi e rivolta a fare un «Piano di cose» piuttosto che un «Piano di case», si scontrava con l’ansia degli amministratori di dare una risposta immediata alle esigenze di sviluppo, per cui non fu possibile trovare un punto d’incontro.
Ricordo la risposta di un Ministro dei Lavori Pubblici, che, sollecitato politicamente ad intervenire perché le osservazioni dei Comuni fossero attese e i Piani approvati, faceva notare che se i «committenti», cioè, i Comuni, non erano in grado di farsi ascoltare dai tecnici da loro incaricati, non poteva certo essere il Ministro a sostituirsi a loro.
Passarono gli anni e un nuovo incarico fu conferito, sempre dall’EVI, al professor Corrado Beguinot, individuato fra i più informati componenti della Commissione Tocchetti.
Era, intanto, intervenuta la legge 6 agosto 1967, la cosiddetta legge Ponte, che ha contribuito, con l’anno di moratoria intercorso tra la sua emanazione e la relativa entrata in vigore, alla devastazione legittimata del territorio delle più belle zone d’Italia e, quindi, di Ischia.
Al professor Beguinot feci pervenire una nota del Comune di Lacco Ameno, con allegata copia delle osservazioni a suo tempo deliberate e inoltrate alla Commissione Tocchetti, e facevo rilevare che, se quelle richieste fossero state prese in considerazine, lo sviluppo del paese sarebbe stato certamente meno caotico e forse anche più contenuto per quanto riguardava l’edilizia di quanto non si era verificato in assenza di qualsiasi Piano.
E l’assenza di Piano, purtroppo, continuò, mentre la politica urbanistica a livello centrale rimaneva ancorata a logiche massimalistiche con leggi inibitorie che il cittadino continuava a non capire e a non seguire.
Beguinot consegnò i sei Piani, più o meno concordati con le singole amministrazioni comunali. Le quali, tuttavia, assunsero atteggiamenti difformi l’una dalle altre.
Aggiungasi che, quando faticosamente alcuni Comuni arrivavano all’adozione dei rispettivi Piani e alla relativa pubblicazione, l’iter per la loro approvazione da parte della Regione fu talmente lungo che, quando i Piani tornarono ai Comuni, il territorio era stato ulteriormente stravolto.
Basti ricordare che, per Lacco Ameno, uno dei Comuni che fece più presto degli altri, il Piano fu inoltrato nel 1973 e tornò approvato con sostanziali modifiche nel 1983. Né questo significava poter disporre di un Piano regolatore credibile, perché ad esso dovevano seguire i Piani esecutivi e tanti adempimenti connessi che ne resero inutile la stessa approvazione, se non per continuare a dire no anche per le esigenze fondamentali del cittadino.
E così, tra una moratoria della legge Ponte e un condono, tra un’ordinanza di demolizione e un tentativo di risarcimento pecuniario, puntualmente vanificato dal silenzio dell’Ufficio tecnico erariale, e da provvedimenti di sospensione da parte del TAR, l’abusivismo diventava regola, aggiungendosi alle spese di costruzione l’onorario all’avvocato per contenere la condanna del Pretore, quasi sempre scritta sulla carta, in attesa che fosse cancellata dall’inevitabile amnistia.
Naturalmente ogni provvedimento di clemenza finiva per giovare anche agli amministratori, i quali erano portati generalmente a risolvere a favore del cittadino-elettore il dilemma tra l’abuso di potere e il silenzio colpevole.
Due considerazioni per i rapporti tra la pubblica amministrazione e la magistratura, prima che si scoprissero tutti i guasti di un sistema di corruzione diffusa.
Un Pretore, di fronte al dilagare dell’illegalità nel campo edilizio, giustamene registrava che presto i Sindaci si sarebbero trovati ad amministrare un popolo di condannati. Anche se, molto spesso, la condanna per infrazione edilizia colpiva le persone più anziane delle singole famiglie, coloro i quali, cioè, non avevano più bisono di mostrare una fedina penale illibata. E, se qualche amministratore si sforzava di disimpegnarsi secondo una logica, che non sempre rispondeva alla norma scritta, nel groviglio inestricabile delle leggi nazionali o regionali, che si accavallavano nel campo dell’edilizia, e firmava qualche provvedimento, che permettesse al cittadino di avere una risposta alle sue esigenze abitative, faceva la figura del temerario ingenuo, di fronte a tanti altri che ottenevano lo stesso scopo «ignorando» la illegalità.
Giocando a «guardia e ladro» si arrivava ad organizzare il controllo da parte dei vigili in modo tale da farli trovare sempre nel posto sbagliato e, cioè, in zone diverse da quelle in cui si realizzava l’abuso. Si capisce così perché, a parte le difficoltà legislative, ci fosse tutto l’interesse non confessato di non avere un piano regolatore.
Ma non erano certo tempi per fare tanti soldi con quei silenzi colpevoli. Si trattava, piuttosto, di mantenersi buoni i cittadini. Forse, neanche ci si accorgeva del caos che si andava creando. E non solo nel campo edilizio.
Un momento emblematico fu quello che le amministrazioni vissero alla scadenza dell’anno di moratoria della citata legge Ponte.
Come si sa tale legge, emanata nell’agosto ’67, prevedeva che la sua piena applicazione avvenisse dopo un anno.
Alla vigilia di tale scadenza vi fu una inarrestabile corsa al rilascio di licenze e si stabilì, negli ultimi giorni, una linea telefonica rovente tra i vari Comuni e la Soprintendenza, per cui, via via che quest’ultima provvedeva ad esaminare favorevolmente le numerose pratiche, la notizia con il relativo numero della pratica veniva telefonicamente partecipata al Comune, dove c’era chi era pronto a raccoglierla perché si perfezionasse la pratica edilizia che, nel frattempo, aveva già subito una parvenza d’istruttoria da parte dell’ufficio comunale. Si fermò il calendario al 31 agosto ’68 e non so quante licenze portino quella data.
Passarono gli anni e ci si accorse che tra le maglie delle concessioni facili il patrimonio immobiliare dell’Isola cominciava a passare nelle mani di contribuenti che venivano ad investire guadagni non sempre di provenienza lecita.
Attraverso quel ponte marittimo che avvicinava sempre più Ischia al Continente, transitava quasi inavvertitamente quel male sottile che presto assunse a Napoli e dintorni i connotati di un’organizzazione malavitosa e che a Ischia si insinuava nei gangli vitali dell’economia.
Nell’estate del 1983, a cura del Comune di Lacco Ameno, fu affisso un manifesto-denunzia. Tra consensi e dissensi, la denunzia fece il giro dei mass-media italiani.
Ci furono tentativi da parte delle istituzioni di prendere coscienza della gravità della situazione, ma la logica perversa di una politica che pareva saper vivere e prosperare solo nella clientela, ebbe presto ragione di ogni ingenuo anelito di norme di difesa per una situazione che degradava ormai a vista d’occhio.
E si fece di tutto anche per far tacere una voce scomoda, cioè quella di chi scrisse queste note.
Giova forse, a questo punto, fare qualche considerazione di più ampio respiro.
Finché la norma viene vissuta, per così dire, dal di dentro, cioè, nel momento stesso in cui la si deve applicare, la si può interpretare in un modo più o meno restrittivo, ma le si dà sempre un valore intrinseco, avulso, cioè, da un contesto generale e senza riferimenti alla «filosofia» che tale norma genera.
Quando, però, si è in grado di mettere insieme tante norme, riguardanti la stessa materia, in questo caso la pianificazione del territorio, ci si accorge che ci sia stata quasi una mente perversa a consentire che quello che avrebbe dovuto essere uno strumento di gestione e di salvaguardia di valori obbiettivi, della natura e della democrazia, si trasformasse con continuità in una potente arma per un controllo quasi assoluto e monocratico da parte della Soprintenenza ai Beni Architettonici e, di conseguenza, da parte di taluni amministratori spregiudicati, che, trincerandosi dietro l’impossibilità di applicare leggi eccessivamente vincolistiche, hanno finito col gestire «in proprio» l’inevitabile sviluppo urbanistico del territorio.
Non è pensabile che la «la legge Ponte», la Bucalossi, la Galasso, tutte, in teoria, informate alla tutela del territorio in nome di una pianificazione scientificamente intesa, si siano risolte in strumento di prevaricazione, senza che si possa sospettare che tutto fosse riconducibile ad una politica volutamente destinata a vanificare il concetto stesso di pianificazione.
Il vero paradosso dell’economia nazionale di questi decenni di vita democratica sta, a mio avviso, nella mancata correttezza del rapporto tra l’attività edilizia, vero pilastro portante dell’economia, e la sua possibile regolamentazione.
Alla ricerca ipocrita di un piano perfetto, fatto quasi esclusivamente di divieti, ha corrisposto nella realtà una vera politica dell’abusivismo, quasi sempre virtualmente legalizzato.
Per stare all’argomento da cui queste considerazioni hanno preso le mosse, una visione veramente democratica anche di un settore così delicato come l’urbanistica, avrebbe trovato normale il confronto tra il progettista della sede municipale da ricostruire e il rappresentante della Soprintendenza alla ricerca della soluzione progettuale più idonea.
E, invece, dopo che una prima ipotesi progettuale fu respinta dalla Soprintendenza e ne fu presentata un’altra perché fosse nuovamente esaminata, con impegno da parte del funzionario di rivedere il suo parere negativo. C’era da fare la classica caccia all’errore, confrontando le due edizioni, che erano del tutto identiche tranne qualche insignificante particolare.
Prova, questa che il più delle volte l’approvazione di elaborati progetturali era solo il frutto di contrattazioni, che, se per l’ente pubblico riguardavano solo una valutazione estetica, per lavori privati inevitabilmente potevano attingere la sfera della discriminazione e del sospetto di corruzione.

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