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PIANI REGOLATORI
Bisogna ricordare che tra i compiti dell’Ente
per la valorizzazione dell’Isola d’Ischia - l’EVI
- vi era anche quello di «approntare» appunto i Piani regolatori
«coordinati» per i vari Comuni dell’Isola.
Si è detto «approntare» e «coordinati».
Su questi termini è necessario porre l’attenzione.
L’EVI non poteva approvare i Piani, ma doveva solo «approntarli»,
mentre il dovere di pubblicarli e approvarli era dei singoli Comuni.
E, inoltre, si trattava di Piani «coordinati», cioè,
di sei Piani regolatori e non di un Piano «intercomunale».
Questo fatto ebbe conseguenze disastrose per lo sviluppo urbanistico
dell’Isola.
I sei piani furono faticosamente redatti una prima volta negli anni
’56-’59, a cura di una Commissione presieduta dal professor
Tocchetti, e una seconda volta dal professor Beguinot nel 1967.
I primi non arrivarono mai alla pubblicazione, perché le richieste
di modifiche avanzate dai singoli Comuni furono tali che la Commissione
si rifiutò di firmare ciò che rimaneva del suo lavoro
e della «filosofia» che l’aveva informato.
Erano gli anni della «febbre del mattone».
L’Isola veniva investita da uno sviluppo talmente rapido da non
consentire un serio e responsabile coordinamento delle iniziative. La
visione dei tecnici, informata all’applicazione di criteri di
estremo contenimento degli interventi e rivolta a fare un «Piano
di cose» piuttosto che un «Piano di case», si scontrava
con l’ansia degli amministratori di dare una risposta immediata
alle esigenze di sviluppo, per cui non fu possibile trovare un punto
d’incontro.
Ricordo la risposta di un Ministro dei Lavori Pubblici, che, sollecitato
politicamente ad intervenire perché le osservazioni dei Comuni
fossero attese e i Piani approvati, faceva notare che se i «committenti»,
cioè, i Comuni, non erano in grado di farsi ascoltare dai tecnici
da loro incaricati, non poteva certo essere il Ministro a sostituirsi
a loro.
Passarono gli anni e un nuovo incarico fu conferito, sempre dall’EVI,
al professor Corrado Beguinot, individuato fra i più informati
componenti della Commissione Tocchetti.
Era, intanto, intervenuta la legge 6 agosto 1967, la cosiddetta legge
Ponte, che ha contribuito, con l’anno di moratoria intercorso
tra la sua emanazione e la relativa entrata in vigore, alla devastazione
legittimata del territorio delle più belle zone d’Italia
e, quindi, di Ischia.
Al professor Beguinot feci pervenire una nota del Comune di Lacco Ameno,
con allegata copia delle osservazioni a suo tempo deliberate e inoltrate
alla Commissione Tocchetti, e facevo rilevare che, se quelle richieste
fossero state prese in considerazine, lo sviluppo del paese sarebbe
stato certamente meno caotico e forse anche più contenuto per
quanto riguardava l’edilizia di quanto non si era verificato in
assenza di qualsiasi Piano.
E l’assenza di Piano, purtroppo, continuò, mentre la politica
urbanistica a livello centrale rimaneva ancorata a logiche massimalistiche
con leggi inibitorie che il cittadino continuava a non capire e a non
seguire.
Beguinot consegnò i sei Piani, più o meno concordati con
le singole amministrazioni comunali. Le quali, tuttavia, assunsero atteggiamenti
difformi l’una dalle altre.
Aggiungasi che, quando faticosamente alcuni Comuni arrivavano all’adozione
dei rispettivi Piani e alla relativa pubblicazione, l’iter per
la loro approvazione da parte della Regione fu talmente lungo che, quando
i Piani tornarono ai Comuni, il territorio era stato ulteriormente stravolto.
Basti ricordare che, per Lacco Ameno, uno dei Comuni che fece più
presto degli altri, il Piano fu inoltrato nel 1973 e tornò approvato
con sostanziali modifiche nel 1983. Né questo significava poter
disporre di un Piano regolatore credibile, perché ad esso dovevano
seguire i Piani esecutivi e tanti adempimenti connessi che ne resero
inutile la stessa approvazione, se non per continuare a dire no anche
per le esigenze fondamentali del cittadino.
E così, tra una moratoria della legge Ponte e un condono, tra
un’ordinanza di demolizione e un tentativo di risarcimento pecuniario,
puntualmente vanificato dal silenzio dell’Ufficio tecnico erariale,
e da provvedimenti di sospensione da parte del TAR, l’abusivismo
diventava regola, aggiungendosi alle spese di costruzione l’onorario
all’avvocato per contenere la condanna del Pretore, quasi sempre
scritta sulla carta, in attesa che fosse cancellata dall’inevitabile
amnistia.
Naturalmente ogni provvedimento di clemenza finiva per giovare anche
agli amministratori, i quali erano portati generalmente a risolvere
a favore del cittadino-elettore il dilemma tra l’abuso di potere
e il silenzio colpevole.
Due considerazioni per i rapporti tra la pubblica amministrazione e
la magistratura, prima che si scoprissero tutti i guasti di un sistema
di corruzione diffusa.
Un Pretore, di fronte al dilagare dell’illegalità nel campo
edilizio, giustamene registrava che presto i Sindaci si sarebbero trovati
ad amministrare un popolo di condannati. Anche se, molto spesso, la
condanna per infrazione edilizia colpiva le persone più anziane
delle singole famiglie, coloro i quali, cioè, non avevano più
bisono di mostrare una fedina penale illibata. E, se qualche amministratore
si sforzava di disimpegnarsi secondo una logica, che non sempre rispondeva
alla norma scritta, nel groviglio inestricabile delle leggi nazionali
o regionali, che si accavallavano nel campo dell’edilizia, e firmava
qualche provvedimento, che permettesse al cittadino di avere una risposta
alle sue esigenze abitative, faceva la figura del temerario ingenuo,
di fronte a tanti altri che ottenevano lo stesso scopo «ignorando»
la illegalità.
Giocando a «guardia e ladro» si arrivava ad organizzare
il controllo da parte dei vigili in modo tale da farli trovare sempre
nel posto sbagliato e, cioè, in zone diverse da quelle in cui
si realizzava l’abuso. Si capisce così perché, a
parte le difficoltà legislative, ci fosse tutto l’interesse
non confessato di non avere un piano regolatore.
Ma non erano certo tempi per fare tanti soldi con quei silenzi colpevoli.
Si trattava, piuttosto, di mantenersi buoni i cittadini. Forse, neanche
ci si accorgeva del caos che si andava creando. E non solo nel campo
edilizio.
Un momento emblematico fu quello che le amministrazioni vissero alla
scadenza dell’anno di moratoria della citata legge Ponte.
Come si sa tale legge, emanata nell’agosto ’67, prevedeva
che la sua piena applicazione avvenisse dopo un anno.
Alla vigilia di tale scadenza vi fu una inarrestabile corsa al rilascio
di licenze e si stabilì, negli ultimi giorni, una linea telefonica
rovente tra i vari Comuni e la Soprintendenza, per cui, via via che
quest’ultima provvedeva ad esaminare favorevolmente le numerose
pratiche, la notizia con il relativo numero della pratica veniva telefonicamente
partecipata al Comune, dove c’era chi era pronto a raccoglierla
perché si perfezionasse la pratica edilizia che, nel frattempo,
aveva già subito una parvenza d’istruttoria da parte dell’ufficio
comunale. Si fermò il calendario al 31 agosto ’68 e non
so quante licenze portino quella data.
Passarono gli anni e ci si accorse che tra le maglie delle concessioni
facili il patrimonio immobiliare dell’Isola cominciava a passare
nelle mani di contribuenti che venivano ad investire guadagni non sempre
di provenienza lecita.
Attraverso quel ponte marittimo che avvicinava sempre più Ischia
al Continente, transitava quasi inavvertitamente quel male sottile che
presto assunse a Napoli e dintorni i connotati di un’organizzazione
malavitosa e che a Ischia si insinuava nei gangli vitali dell’economia.
Nell’estate del 1983, a cura del Comune di Lacco Ameno, fu affisso
un manifesto-denunzia. Tra consensi e dissensi, la denunzia fece il
giro dei mass-media italiani.
Ci furono tentativi da parte delle istituzioni di prendere coscienza
della gravità della situazione, ma la logica perversa di una
politica che pareva saper vivere e prosperare solo nella clientela,
ebbe presto ragione di ogni ingenuo anelito di norme di difesa per una
situazione che degradava ormai a vista d’occhio.
E si fece di tutto anche per far tacere una voce scomoda, cioè
quella di chi scrisse queste note.
Giova forse, a questo punto, fare qualche considerazione di più
ampio respiro.
Finché la norma viene vissuta, per così dire, dal di dentro,
cioè, nel momento stesso in cui la si deve applicare, la si può
interpretare in un modo più o meno restrittivo, ma le si dà
sempre un valore intrinseco, avulso, cioè, da un contesto generale
e senza riferimenti alla «filosofia» che tale norma genera.
Quando, però, si è in grado di mettere insieme tante norme,
riguardanti la stessa materia, in questo caso la pianificazione del
territorio, ci si accorge che ci sia stata quasi una mente perversa
a consentire che quello che avrebbe dovuto essere uno strumento di gestione
e di salvaguardia di valori obbiettivi, della natura e della democrazia,
si trasformasse con continuità in una potente arma per un controllo
quasi assoluto e monocratico da parte della Soprintenenza ai Beni Architettonici
e, di conseguenza, da parte di taluni amministratori spregiudicati,
che, trincerandosi dietro l’impossibilità di applicare
leggi eccessivamente vincolistiche, hanno finito col gestire «in
proprio» l’inevitabile sviluppo urbanistico del territorio.
Non è pensabile che la «la legge Ponte», la Bucalossi,
la Galasso, tutte, in teoria, informate alla tutela del territorio in
nome di una pianificazione scientificamente intesa, si siano risolte
in strumento di prevaricazione, senza che si possa sospettare che tutto
fosse riconducibile ad una politica volutamente destinata a vanificare
il concetto stesso di pianificazione.
Il vero paradosso dell’economia nazionale di questi decenni di
vita democratica sta, a mio avviso, nella mancata correttezza del rapporto
tra l’attività edilizia, vero pilastro portante dell’economia,
e la sua possibile regolamentazione.
Alla ricerca ipocrita di un piano perfetto, fatto quasi esclusivamente
di divieti, ha corrisposto nella realtà una vera politica dell’abusivismo,
quasi sempre virtualmente legalizzato.
Per stare all’argomento da cui queste considerazioni hanno preso
le mosse, una visione veramente democratica anche di un settore così
delicato come l’urbanistica, avrebbe trovato normale il confronto
tra il progettista della sede municipale da ricostruire e il rappresentante
della Soprintendenza alla ricerca della soluzione progettuale più
idonea.
E, invece, dopo che una prima ipotesi progettuale fu respinta dalla
Soprintendenza e ne fu presentata un’altra perché fosse
nuovamente esaminata, con impegno da parte del funzionario di rivedere
il suo parere negativo. C’era da fare la classica caccia all’errore,
confrontando le due edizioni, che erano del tutto identiche tranne qualche
insignificante particolare.
Prova, questa che il più delle volte l’approvazione di
elaborati progetturali era solo il frutto di contrattazioni, che, se
per l’ente pubblico riguardavano solo una valutazione estetica,
per lavori privati inevitabilmente potevano attingere la sfera della
discriminazione e del sospetto di corruzione.
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